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"Bisogna rivendicare, in nome della tolleranza, il diritto a non tollerare gli intolleranti"

Karl Popper



Rivendico il diritto ad essere intollerante nei confronti dell'ideologia comunista, dell'islamismo assassino e illiberale, dei nemici di Israele e di quelli che per abbattere l'avversario, in assenza di sostegno popolare, utilizzano una magistratura da operetta che ormai ha perso ogni credibilità ed onorabilità producendo 4 milioni di vittime di errori giudiziari !

Marcello Sanna



sabato 15 gennaio 2011

IL TESTO DELLA PROPOSTA DI RIFORMA DELLA LEGGE 117/88 SULLA RESPONSABILITA’ DEI GIUDICI

PROPOSTA DI RIFORMA DELLA LEGGE 117/88 SULLA RESPONSABILITA’ DEI GIUDICI
Art. 2. – viene sostituito in questi termini
Responsabilità per dolo o colpa
1.Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia agisce in via esclusiva contro il magistrato responsabile per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da qualsivoglia errore giudiziale.
2.Nell’esercizio delle funzioni giudiziarie darà luogo a responsabilità anche l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove.

Art. 3 Diniego di giustizia – viene sostituito nei seguenti termini
1.Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l’omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell’atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, dieci giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non é previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente dieci giorni dalla data del deposito in cancelleria dell’istanza volta ad ottenere il provvedimento.
2.Il termine di dieci giorni non può essere prorogato e va considerato termine perentorio. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell’ufficio, con decreto motivato adottato prima della scadenza, può aumentare fino ad altri sessanta giorni il termine di cui sopra.
3.Quando l’omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell’imputato, il termine di cui al comma primo é ridotto ad un giorno, improrogabile, a decorrere dal deposito dell’istanza.
Art. 4 (nota) – viene sostituito nei seguenti termini
Competenza e termini
1.L’azione di risarcimento del danno contro il magistrato deve essere esercitata dal danneggiato, dai sui familiari e da ogni altro avente diritto. Competente é il tribunale del luogo ove ha sede la corte d’appello del distretto di residenza del danneggiato o dell’avente diritto.
2.L’azione di risarcimento del danno contro il magistrato può essere esercitata osservando l’iter ordinario secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di risarcimento del danno patrimoniale e non. L’azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si é concluso il grado del procedimento nell’ambito del quale il fatto stesso si é verificato.
3.Nei casi previsti dall’articolo 3 l’azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull’istanza.
4.In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.

Art. 5. (nota)Ammissibilità della domanda – viene sostituito nei seguenti termini
1.Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull’ammissibilità della domanda di cui all’articolo 2.
2.A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che é tenuto a provvedere entro tre giorni dal provvedimento di rimessione del giudice istruttore.
3.La domanda é inammissibile quando risulta manifestamente infondata.
4.L’inammissibilità é dichiarata con decreto motivato, impugnabile con i modi e le forme di cui all’articolo 739 del codice di procedura civile , innanzi alla corte d’appello che pronuncia anch’essa in camera di consiglio con decreto motivato entro quindici giorni dalla proposizione del reclamo. Contro il decreto di inammissibilità della corte d’appello può essere proposto ricorso per cassazione, che deve essere notificato all’altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto da effettuarsi senza indugio a cura della cancelleria e comunque non oltre dieci giorni. Il ricorso é depositato nella cancelleria della stessa corte d’appello nei successivi dieci giorni e l’altra parte deve costituirsi nei dieci giorni successivi depositando memoria e fascicolo presso la cancelleria. La corte, dopo la costituzione delle parti o dopo la scadenza dei termini per il deposito, trasmette gli atti senza indugio e comunque non oltre dieci giorni alla corte di cassazione che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi. La corte di cassazione, ove annulli il provvedimento di inammissibilità della corte d’appello, dichiara ammissibile la domanda. Scaduto il quarantesimo giorno la parte può presentare, rispettivamente al tribunale o alla corte d’appello o, scaduto il sessantesimo giorno, alla corte di cassazione, secondo le rispettive competenze, l’istanza di cui all’articolo 3.
5.Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d’appello o la corte di cassazione che in sede, di impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti ad altra sezione del tribunale e, ove questa non sia costituita, al tribunale che decide in composizione intieramente diversa. Nell’eventuale giudizio di appello non possono far parte della corte i magistrati che abbiano fatto parte del collegio che ha pronunziato l’inammissibilità. Se la domanda é dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell’azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all’esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti é trasmessa agli organi ai quali compete l’eventuale sospensione o revoca della loro nomina.
Art. 6. (nota) – viene sostituito nei seguenti termini
Intervento del magistrato nel giudizio
1.Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio dovrà essere chiamato in causa e potrà intervenire in ogni fase e grado del procedimento direttamente o mediante l’assistenza di un legale ritualmente nominato. Al fine di consentire l’eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza.
2.La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro il magistrato fa stato nel procedimento disciplinare.
Art. 7.Azione di rivalsa – Abrogato
Art. 8.Competenza per l’azione di rivalsa e misura della rivalsa – Abrogato
Art. 9. (nota)Azione disciplinare – viene sostituito nei seguenti termini
1.Il procuratore generale presso la corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell’azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l’azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma quinto dell’articolo 5 . Resta ferma la facoltà del ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell’articolo 107 della Costituzione .
2.abrogato
3.abrogato

Art. 18. – viene sostituito nei seguenti termini
Obbligo assicurativo
Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale è fatto obbligo ai magistrati della Repubblica Italiana di provvedere alla idonea copertura assicurativa contro gli errori giudiziari che danno luogo alle richieste di risarcimento del danno patrimoniale e non.

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